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Bollette vecchie non pagate, quando cadono in prescrizione

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Bollette vecchie non pagate, quando cadono in prescrizione

Postato da: Francesca Emilio
Categoria: Notizie

Le bollette di luce, gas e acqua rappresentano una delle spese obbligate che, insieme alla Tari e agli affitti, incidono per quasi la metà (44%) sui consumi degli italiani secondo le stime di Confcommercio.

Un onere che può essere appesantito ulteriormente in caso di conguagli, ovvero quegli importi che le società erogatrici dei servizi riportano in bolletta per recuperare degli importi di cui sono creditrici. Un’operazione che per essere legittima deve rispettare determinati termini di legge, altrimenti cade in prescrizione.

Ma quando cadono in prescrizione le bollette? La risposta è diversa a seconda del tipo di utenza. La legge infatti, riformata peraltro proprio di recente, prevede un diverso regime a seconda che si tratti di fornitura elettrica (luce), gas (riscaldamento), idrica (acqua) o telefono.

Cos’è la prescrizione
La prescrizione è un termine, previsto dalla legge, oltre il quale il credito non può più essere preteso. Il che significa che se anche il debito non è stato pagato, il creditore non può fare nulla per riscuoterlo, neanche ricorrendo al giudice. Con la prescrizione, dunque, si cancella definitivamente il debito. Per poter essere prescritto, è necessario che, per tutto l’arco di tale tempo, il debitore non riceva alcun sollecito di pagamento o messa in mora. Il creditore deve restare completamente inerte. Conta ovviamente il fatto che il creditore non abbia inviato alcuna raccomandata o Pec. Se, difatti, questa viene regolarmente spedita ma il debitore non la ritira, gli effetti giuridici si producono comunque. Non rilevano le lettere affrancate con posta ordinaria o le email semplici che non forniscono la prova del ricevimento.

Bollette pagate, per quanto tempo conservarle
Dopo che la prescrizione si è compiuta, non c’è più alcun obbligo di conservare le ricevute di pagamento delle bollette. Questo perché, se anche tale documento dovesse andare smarrito, la società fornitrice non potrebbe comunque richiedere il pagamento, atteso appunto l’intervenuto decorso dei termini massimi per la riscossione.

Prescrizione bollette della luce
La prescrizione è di 2 anni. Si tratta, però, di una disciplina entrata in vigore a partire dal 2 marzo 2018. In precedenza, la prescrizione era di 5 anni. Pertanto:

  • per tutte le bollette della luce emesse fino al 2 marzo 2018, la prescrizione resta di 5 anni;
  • per tutte le bollette della luce emesse dal 3 marzo 2018 in poi, la prescrizione è di 2 anni.

Ciò vale anche per i conguagli:

  • i conguagli della luce emessi fino al 2 marzo 2018 si prescrivono in 5 anni;
  • i conguagli della luce emessi dal 3 marzo 2018 in poi si prescrivono in 2 anni.

Prescrizione bollette del gas
Anche la prescrizione delle bollette del gas è di 2 anni. Anche in questo caso però, trattandosi di una disciplina entrata in vigore di recente, bisogna fare una distinzione:

  • tutte le bollette del gas emesse fino al 1° gennaio 2019 si prescrivono ancora oggi in 5 anni;
  • tutte le bollette della luce emesse dal 2 gennaio 2019 in poi si prescrivono in 2 anni.
    Ciò vale anche per i conguagli.

Prescrizione bollette dell’acqua
La prescrizione delle bollette dell’acqua, infine, è passata da 5 a 2 anni a partire dal 2 gennaio 2020. Quindi:

  • tutte le bollette dell’acqua emesse fino al 1° gennaio 2020 si prescrivono ancora oggi in 5 anni;
  • tutte le bollette della luce emesse dal 2 gennaio 2020 in poi si prescrivono in 2 anni.
    Identico discorso, anche qui, vale per i conguagli.

Prescrizione bollette del telefono
Le bollette del telefono invece, a differenza di luce, acqua e gas, non hanno ricevuto alcuna modifica. Pertanto, la loro prescrizione è di 5 anni tutt’oggi. Dunque, non vanno pagate le bollette di più di 5 anni indietro.

Bolletta prescritta: cosa fare?
Si può contestare una bolletta prescritta presentando reclamo alla società fornitrice. Il reclamo può essere inviato preferibilmente con raccomandata a.r. o con pec; in alternativa, si può telefonare al servizio clienti. È sempre preferibile la strada della diffida scritta.

Se non si dovesse ottenere lo sgravio della bolletta, prima di ricorrere al giudice, è necessario avviare il tentativo di mediazione, che è obbligatorio. Per le bollette di luce, acqua e gas, l’istanza va presentata all’Arera, il nuovo Garante per tali utenze. Per le bollette del telefono, invece, bisogna presentarsi presso un Co.re.Com., il Comitato Regionale per le Comunicazioni.

Se il tentativo di conciliazione dovesse fallire, si potrà procedere in via giudiziale, dinanzi al giudice di pace, a mezzo del proprio avvocato.

Articolo: quifinanza.it