Le bollette di luce e gas rischiano di ampliare la platea dei morosi, quei clienti che non riescono a pagare in tempo le utenze e rischiano di vedersi così sospendere la fornitura. Plenitude ha annunciato di aver trovato un accordo con le associazioni dei consumatori per offrire ai clienti la rateizzazione delle bollette a condizioni agevolate (senza interessi e spese aggiuntive), almeno per il primo semestre 2025. Ma l’iniziativa si inserisce in un quadro che – fortunatamente per i consumatori – è già regolato dall’Arera, l’autorità pubblica per l’energia.
Il tema della morosità riguarda una minoranza dei clienti domestici, ma una minoranza piuttosto corposa. Secondo il monitoraggio di Arera, nel 2023 (ultimo anno disponibile con dati completi) le richieste di sospensione delle utenze gas per morosità erano state oltre 270mila, l’1,5% della clientela nel mercato libero e lo 0,9% di quella in tutela. Numeri ben più alti nel mercato elettrico, dove nel 2023 le richieste di sospensione sono arrivate a quota 755mila e non c’è distinzione tra mercato libero e tutela, anzi in quest’ultimo le morosità sono anche di più in proporzione: 2,7% contro il 2,4% del libero.
Ma come funziona la rateizzazione delle bollette? Con l’aiuto della stessa Arera proviamo a dare una risposta esauriente. Se la cliente ha una fornitura attiva in Maggior Tutela per la luce o nel Servizio di tutela della vulnerabilità per il gas può pagare a rate le bollette di importo superiore a 50 euro quando:
Come si richiede la rateizzazione?
Se si ha un contratto a condizioni regolate dall’autorità (Maggior tutela o Servizio di tutela della vulnerabilità) la bolletta del cliente che si trova in una delle condizioni previste per ottenere la rateizzazione, deve contenere anche le informazioni riguardo le modalità per richiederla. La rateizzazione deve essere chiesta al venditore entro i dieci giorni successivi alla scadenza di pagamento della bolletta. Se si presenta la richiesta in ritardo è facoltà del venditore concedere la rateizzazione, ma non è un diritto del cliente ottenerla. La rateizzazione non è obbligatoria per importi inferiori a 50 euro. Se il cliente e il venditore non trovano un altro accordo, l’importo da pagare a rate viene suddiviso in almeno tante rate quante sono le bollette in acconto o stimate ricevute dopo l’ultima bolletta con ricalcolo, ma sempre in almeno due rate. Se, per esempio, dopo la precedente bolletta di conguaglio il cliente ha ricevuto quattro bollette in acconto o stimate seguite dalla bolletta di conguaglio rateizzabile, la somma dovuta a conguaglio deve essere suddivisa in almeno quattro rate uguali. Le rate non sono cumulabili e hanno una periodicità identica a quella delle normali bollette. Sulle somme rateizzate il cliente deve pagare interessi pari al tasso di riferimento fissato dalla Bce. Le stesse condizioni si applicano anche ai clienti serviti nel mercato libero che sono titolari del bonus sociale elettrico e/o gas. Per gli altri clienti del mercato libero, la possibilità di rateizzare il pagamento della bolletta e i casi in cui si può ottenere è regolata dal contratto. Sempre nel contratto sono stabilite anche le modalità con cui viene fatta la rateizzazione (periodicità, interessi, eccetera).
Articolo: Repubblica.it