Via libera del Senato al decreto bollette: è legge. Dai bonus al telemarketing, tutte le novità
Via libera dell’Aula del Senato, con la fiducia, al decreto bollette. Il testo, in seconda lettura a Palazzo Madama, è legge. I sì sono stati 102, i no 64 e gli astenuti sono stati 2. Il testo andava convertito in legge entro il 21 aprile.
Tra le soluzioni contenute nel provvedimento, quella di prevedere una nuova vita per le centrali a carbone italiane: per far fronte alla crisi energetica, in caso di emergenza si potrà continuare ad attingere al fossile più inquinante fino al 2038, 13 anni oltre la scadenza fissata dal Piano nazionale energia e clima, che prevedeva lo stop entro dicembre 2025. Il provvedimento introduce anche una stretta sul telemarketing e misure a sostegno dei trasporti meno inquinanti. Ecco, in sintesi, alcune misure.
Bonus sociale da 115 euro
Viene introdotto per il 2026 un contributo straordinario del valore di 115 euro ai titolari del bonus sociale per la fornitura di energia elettrica (si prevede che le risorse che non dovessero essere utilizzate a questo fine entro la fine del 2026 verranno assegnate allo Stato).
Viene previsto inoltre un contributo che i venditori di energia elettrica possono volontariamente riconoscere per il 2026 e il 2027, in cambio di un’attestazione, a favore dei clienti domestici non titolari di bonus sociale e con Isee annuale non superiore a 25.000 euro.
Spesa per il teleriscaldamento
Viene previsto, dal 1° gennaio 2026, a favore delle famiglie economicamente svantaggiate che hanno diritto all’applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica (bonus elettrico) il diritto anche alla compensazione della spesa per la fornitura del teleriscaldamento.
A tal fine, è contemplata l’istituzione da parte dell’Arera di un’apposita componente tariffaria volta ad alimentare un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali.Trasparenza nel settore dell’energia Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto l’Arera definisce, con proprio provvedimento, le modalità e i criteri con cui gli operatori della vendita al dettaglio nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale forniscono alla medesima Autorità le informazioni relative ai margini di profitto, distinte per tipologie di cliente o di offerta.
Con questo provvedimento sono altresì definiti la frequenza della rendicontazione, comunque non inferiore a un anno, i soggetti obbligati e le eventuali soglie dimensionali per l’applicazione dell’obbligo, nel rispetto dei princìpi di proporzionalità, trasparenza e comparabilità delle informazioni, tenuto conto dell’esigenza di minimizzare i correlati oneri informativi.
Sostegno alle utenze non domestiche
Viene introdotto un meccanismo per ridurre il costo delle bollette elettriche delle utenze non domestiche attraverso una ristrutturazione degli incentivi del Conto energia per gli impianti fotovoltaici con potenza superiore ai 20kW. In particolare, i titolari di impianti fotovoltaici con potenza superiore a 20 kW, che beneficiano di incentivi dei quattro meccanismi del Conto energia con scadenza dal 2029, possono scegliere volontariamente di ridurre del 15% o 30% i premi tariffari previsti tra il 2026 e il 2027, in cambio di un’estensione della convenzione rispettivamente di 3 o 6 mesi. Viene prevista la possibilità, per questi soggetti, di optare per l’uscita anticipata dal sistema di incentivazione del Conto energia, a partire dal 2028, in cambio di un corrispettivo.
L’erogazione del corrispettivo è subordinata all’obbligo di rifacimento integrale degli impianti fotovoltaici.
È demandato a un decreto del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica la definizione delle modalità di attuazione della fuoriuscita dal Conto energia.
L’Arera adegua le tempistiche di versamento delle componenti tariffarie ASOS e ARIM da parte dei distributori di energia, allineandole alle tempistiche di pagamento da parte dei venditori di energia. Viene demandata all’Arera la definizione delle modalità con cui sarà ridotta la componente ASOS delle bollette di alcune categorie di utenze non domestiche.
Aliquota Irap per le imprese operanti nel comparto energetico
Si prevede l’aumento di 2 punti percentuali (dal 3,9 per cento al 5,9 per cento) dell’aliquota Irap applicabile ai soggetti operanti nel comparto energetico per i periodi d’imposta 2026 e 2027.
Centrali a carbone
Viene prorogata al 2038 la graduale dismissione (cd. phase-out) delle centrali a carbone utilizzate per la produzione di energia elettrica. Va ricordato che il Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (Pniec), trasmesso alla Commissione europea nel luglio 2024, prevede la cessazione della produzione elettrica da carbone entro il 2025 per le centrali del continente ed entro il 2028 per quelle ubicate in Sardegna, subordinatamente al completamento delle necessarie infrastrutture di interconnessione.
La disposizione fissa dunque un termine più ampio rispetto alla tempistica programmata, senza distinguere tra le centrali ubicate sul continente e quelle ubicate in Sardegna.
Telemarketing
Viene previsto il divieto di di effettuare sollecitazioni commerciali per telefono, anche attraverso l’invio di messaggi a consumatori, finalizzate alla proposta e conclusione di contratti di fornitura di energia elettrica e gas.
Il professionista potrà contattare il consumatore per telefono, anche attraverso l’invio di messaggi, qualora vi sia stata una richiesta effettuata direttamente al professionista attraverso interfacce informatiche di quest’ultimo oppure nel caso in cui il contatto sia stato effettuato nei confronti dei propri clienti di energia elettrica e gas che abbiano espresso specifico consenso per ricevere proposte commerciali. È onere del professionista dimostrare la validità del contatto.
I contatti telefonici dovranno essere effettuati dal professionista da un numero che lo identifichi in maniera univoca.
I contratti stipulati a seguito di contatto effettuato in violazione di quanto previsto da queste disposizioni sono nulli. Il consumatore può avvalersi degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie.
Se queste nuove regole non vengono applicate, gli utenti possono segnalare la cosa al Garante per la protezione dei dati personali (Gpdp) e all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom), indicando il numero dal quale proviene la chiamata.
Ove l’Agcom, nell’ambito dell’attività istruttoria svolta d’ufficio o a seguito della segnalazione, accerti che la chiamata proviene da numeri diversi da quelli assegnati al professionista, ordina al gestore telefonico l’immediata sospensione dell’utilizzo delle linee allo stesso assegnate.
La sospensione può essere anche chiesta dal Gpdp, nell’ambito della propria attività istruttoria, all’Agcom in presenza di un numero significativo di segnalazioni di chiamate senza previo consenso.
Articolo: Ilsole24ore.com
