Sconto in bolletta per chi non riceve il bonus sociale: come funziona

Con la deliberazione 238/2026/R/EEL (qui il testo in PDF) Arera ha definito le modalità operative per il riconoscimento del contributo straordinario volontario previsto dal Decreto Bollette. Si tratta di uno sconto in bolletta che i venditori di energia possono scegliere di riconoscere ai clienti domestici che non beneficiano del bonus sociale elettrico.

Che cos’è il contributo volontario
Il contributo è uno sconto sulla bolletta dell’energia elettrica che i venditori possono concedere, su base volontaria, ai clienti domestici residenti che:

non sono titolari del bonus sociale elettrico;
hanno un ISEE non superiore a 25.000 euro.
L’obiettivo è offrire un sostegno alle famiglie che, pur non rientrando nei requisiti del bonus sociale, si trovano in una fascia di reddito considerata meritevole di tutela.

Chi può beneficiarne
Possono ricevere il contributo i clienti che soddisfano contemporaneamente alcuni requisiti:

utenza domestica di residenza;
ISEE fino a 25.000 euro;
assenza del bonus sociale elettrico;
consumi di energia:
inferiori a 0,5 MWh nel bimestre di riferimento;
inferiori a 3 MWh nei dodici mesi considerati dalla normativa.
I requisiti saranno verificati automaticamente da ARERA e Acquirente Unico, sulla base dei dati trasmessi dall’INPS e delle informazioni presenti nel Sistema Informativo Integrato (SII).

Come viene riconosciuto
Come abbiamo detto, non è necessario presentare alcuna domanda. L’INPS trasmette ogni mese ad ARERA, tramite il Sistema Informativo Integrato (SII), i dati delle famiglie con un ISEE rientrante nelle fasce previste dalla misura. Sulla base di queste informazioni, ARERA individua le forniture che possiedono i requisiti richiesti e comunica ai venditori aderenti quali clienti hanno diritto al contributo.

Quando arriva lo sconto in bolletta
Le imprese di vendita che aderiscono all’iniziativa devono applicare il contributo nella prima bolletta utile, a partire dalle bollette di competenza del mese di agosto di ciascun anno.

La bolletta dovrà riportare anche una comunicazione dedicata che informa il cliente:

dell’importo dello sconto ricevuto;
del riferimento normativo;
delle modalità con cui sono stati trattati i dati personali ai fini del riconoscimento del contributo.
I venditori partecipano su base volontaria
L’erogazione del contributo non è obbligatoria. Ogni venditore può decidere se aderire all’iniziativa e scegliere per quali segmenti di mercato applicarla (mercato libero, servizio di maggior tutela o servizio a tutele graduali). Se aderisce, però, deve riconoscere il contributo a tutti i clienti aventi diritto appartenenti al segmento scelto, senza trattamenti differenziati.

Dal 15 luglio al 31 agosto di ciascun degli anni 2026 e 2027, i venditori dovranno comunicare la volontà o meno di adesione.

Attestazione per i venditori aderenti
I venditori che aderiscono all’iniziativa devono ricevere un’apposita attestazione di adesione rilasciata da Acquirente Unico e saranno inseriti in un elenco pubblicato da ARERA.

L’Autorità monitorerà l’applicazione del contributo nel biennio 2026-2027 e potrà revocare l’attestazione in caso di irregolarità.

Cosa cambia rispetto al bonus sociale
Il contributo volontario non sostituisce il bonus sociale elettrico, ma lo integra. La misura è infatti destinata alle famiglie che:

non hanno diritto al bonus sociale;
hanno un ISEE fino a 25.000 euro;
sono clienti di un venditore che aderisce volontariamente all’iniziativa.

Articolo: confcommercio.it

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