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Bollette luce e gas, dal 2025 niente più contratti al telefono: il teleselling non basta più

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Bollette luce e gas, dal 2025 niente più contratti al telefono: il teleselling non basta più

Postato da: Francesca Emilio
Categoria: Notizie

Addio contratti di fornitura luce o gas estorti solo per voce al telefono. Dal primo gennaio 2025 entreranno in vigore le nuove regole per i contratti di energia elettrica e gas. Lo ha annunciato l’Autorità Arera, che ha approvato una delibera apposita con l’obiettivo di offrire maggiori garanzie e trasparenza. Affinché i consensi per la stipula del contratto via telefono siano validi sarà necessario che il cliente confermi di aver ricevuto il documento scritto con tutte le condizioni contrattuali, trasmesso su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole disponibile e accessibile. Nel “porta a porta” (contratti stipulati nel contesto di visite non richieste di un venditore presso l’abitazione di un cliente domestico) o in caso di escursioni organizzate da un venditore a scopo commerciale il diritto di ripensamento viene poi esteso da 14 a 30 giorni.
Nel caso di contratti conclusi fuori dai locali commerciali oppure a distanza, il venditore ha l’obbligo di fornire ai clienti domestici, se disponibili, le informazioni sui mezzi di comunicazione elettronica che consentano lo scambio di messaggi scritti su un supporto durevole, in grado di riportare data e ora della comunicazione.

Onere della prova a carico del venditore
Nel caso di controversie legate all’efficacia della variazione unilaterale e del rinnovo delle condizioni economiche, a seguito di una eventuale contestazione sulla ricezione dell’atto da parte del cliente, l’onere della prova dell’invio e del recapito degli atti grava sul venditore.
Infine a tutela del consumatore è ribadita la responsabilità dei venditori per quanto riguarda il rispetto del Codice di condotta commerciale e dei diritti dei clienti anche con per i servizi telemarketing e teleselling affidati a terzi, indipendentemente dalla tecnologia o dalle modalità organizzative adottate per promuovere e concludere i contratti.

La comunicazione “su supporto durevole”
Il supporto durevole è lo strumento che permette al cliente di conservare le informazioni per un lasso di tempo adeguato alle finalità della comunicazione e di riprodurle esattamente come sono state trasmesse. Esempi sono la comunicazione cartacea (tramite posta) e la comunicazione elettronica, come file inviato tramite e-mail o testo sul sito internet o sull’app del venditore (in questo caso, il venditore deve aver informato il cliente della presenza di tali comunicazioni, ad esempio via Sms o tramite notifica). La novità riguarda sia la sottoscrizione di una nuova offerta per i contratti conclusi fuori dai locali commerciali oppure a distanza (come i contratti via telefono), sia il caso di variazioni delle condizioni da parte del venditore, come i prezzi della materia prima.

Le modifiche contrattuali
Un’altra importante modifica riguarda le comunicazioni relative alle modifiche delle condizioni contrattuali, come le variazioni unilaterali, le evoluzioni automatiche e i rinnovi. Queste dovranno essere fornite ai clienti su un supporto durevole, preventivamente accettato dal cliente, e, nel caso di variazioni unilaterali e rinnovi, dovranno avere contenuto vincolato alle specifiche previsioni regolatorie ed essere separate da comunicazioni di altra natura, quali ad esempio le comunicazioni a scopi commerciali. Inoltre, nel caso di comunicazioni telematiche, l’intestazione della comunicazione deve coincidere con l’eventuale oggetto del messaggio di trasmissione.
Le variazioni unilaterali e i rinnovi dovranno essere comunicati con un preavviso non inferiore a tre mesi, ridotto a un mese solo nel caso in cui la variazione unilaterale comporti una riduzione dei corrispettivi determinati dal venditore. In caso di mancato rispetto del termine di preavviso, il venditore deve corrispondere un indennizzo automatico al cliente finale.

Besseghini: consumatori più tutelati
La delibera fa scattare le modifiche al Codice del Consumo previste dal decreto legislativo 26/2023 e dalla legge Concorrenza 2022, rafforzando gli obblighi dei venditori in caso di modifica delle condizioni contrattuali. “Negli ultimi anni – dichiara Stefano Besseghini, presidente Arera – molti contratti di energia e gas sono stati oggetto di modifiche, sia in esito ai processi di definitiva liberalizzazione, sia a causa degli aumenti imprevedibili dei prezzi, dovuti prima alla fine del Covid e poi al conflitto in Ucraina e alle conseguenti tensioni sui mercati. Le novità del Codice commerciale mirano a riequilibrare il rapporto che si è venuto a creare tra operatori e consumatori in conseguenza di questi fenomeni, con l’introduzione di ulteriori strumenti di tutela che rappresentano un ulteriore segno della crescita di attenzione verso i clienti”.

Articolo: Corriere.it