Bonus bollette 2022 retroattivo: lo sconto su luce e gas si applicherà a conguaglio sulle fatture già pagate per le DSU ai fini ISEE presentate dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre. L’Arera avrà inoltre il compito di rideterminare l’importo delle agevolazioni relative alle tariffe luce e gas per il terzo trimestre, con delibera da adottare entro il 30 giugno.
Arrivano nuovi interventi sul bonus sociale per le bollette di luce e gas che, stando a quanto già previsto dal decreto n. 21/2022, fino a fine anno sarà riconosciuto ai nuclei familiari con ISEE fino a 12.000 euro. Le novità sono contenute nel testo del Decreto Aiuti approvato il 2 maggio 2022, attualmente disponibile in bozza, che potenzia gli interventi in favore di famiglie e imprese colpite dalle conseguenze della crisi ucraina.
Il testo del Decreto Aiuti, nella versione in bozza ad oggi disponibile, estende retroattivamente il bonus sociale sulle bollette luce e gas. Si ricorda che con l’articolo 6 del decreto legge n. 21 del 21 marzo 2022 il diritto all’assegnazione in automatico dello sconto sui consumi è stato esteso ai nuclei familiari con ISEE fino a 12.000 euro, rispetto agli 8.000 euro previsti in via ordinaria, valore fissato a 20.000 euro per le famiglie numerose.
Il Decreto Aiuti non interviene sul limite ISEE, che resta fissato a 12.000 euro, ma sui tempi per il riconoscimento dell’agevolazione. Nel dettaglio, stando alle novità contenute nel testo in circolazione, ad essere modificato sarebbe il comma 1, articolo 6 del decreto legge n. 21/2022, con il fine di ampliare il periodo temporale di riconoscimento dello sconto sulle bollette. Non più dal 1° aprile al 31 dicembre, bensì a partire dal 1° gennaio.
Il bonus sociale esteso abbraccerebbe quindi l’intera annualità e si applicherebbe in via retroattiva ai nuclei familiari con ISEE non ancora presentato. La retroattività del bonus bollette è l’ulteriore novità prevista. In particolare, l’articolo 1, comma 2 della bozza del Decreto Aiuti 2022 prevede quando segue: “Ai fini delle dichiarazioni ISEE l’articolo 6 del decreto legge 21 marzo 2022 n. 21 si interpreta nel senso che in caso di ottenimento di attestazione ISEE che permette l’applicazione dei bonus sociali elettricità e gas l’eventuale intervenuto pagamento, nell’anno in corso ma in data antecedente all’ottenimento dell’attestazione, di somme eccedenti a quelle dovute sulla base dell’applicazione del bonus, è oggetto di automatica compensazione da effettuare nelle bollette immediatamente successive, ovvero qualora questa non sia possibile, di automatico rimborso. Nel caso in cui il pagamento non sia stato ancora effettuato, l’importo è rideterminato con applicazione del bonus di cui al primo periodo.”
In sostanza, per garantire l’accesso all’agevolazione anche ai nuclei con ISEE non ancora presentato, viene prevista la compensazione dell’importo eccedente già pagato nel corso dell’anno, prima dell’ottenimento dell’attestazione che consente di accedere al bonus bollette, nelle fatture successive. In caso di impossibilità di compensazione, l’importo spettante verrebbe automaticamente rimborsato. Ricalcolo delle bollette, invece, in caso di fatture non ancora saldate. Retroattività del bonus bollette a tre vie, insomma, per ampliare la platea dei beneficiari dello sconto sui consumi di luce e gas.
Per la conferma delle novità sopra analizzate resta fondamentale attendere la pubblicazione del testo definitivo del decreto legge approvato il 2 maggio 2022. Un passaggio necessario anche considerando che le informazioni fornite nel comunicato stampa pubblicato a margine del Consiglio dei Ministri sono poco chiare e fuorvianti. Nel testo disponibile sul sito del Governo si legge infatti quanto segue: “Bonus sociale energia elettrica e gas: la misura, già adottata per il secondo trimestre 2022, è estesa al terzo trimestre 2022 e sarà attuata dall’ARERA – Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.” Non è ben chiaro a quale misura faccia riferimento il comunicato stampa, considerando a titolo esemplificativo che l’estensione del limite ISEE operativa dal mese di aprile è già prevista fino alla fine dell’anno, e non necessità quindi di rinnovi trimestrali.
Più plausibile che il comunicato stampa faccia riferimento, in modo vago, alla rideterminazione delle agevolazioni relative alle tariffe di luce e gas per il terzo trimestre. Sulla base delle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali per l’anno 2022, la bozza del testo in circolazione prevede infatti che l’ARERA, entro il 30 giugno, dovrà emanare un’apposita delibera per aggiornare il valore del bonus sociale sulle bollette, non solo per i nuclei con ISEE basso ma anche per i clienti domestici in gravi condizioni di salute. Non cambiano invece le regole per l’accesso all’agevolazione: in presenza dei requisiti ISEE, il bonus è riconosciuto in automatico e senza presentare domanda. L’accesso al bonus elettrico per disagio fisico è invece subordinato alla presentazione di apposita domanda presso i Comuni o i CAF abilitati.
Articolo: informazionefiscale.it