{"id":6778,"date":"2026-03-27T14:35:06","date_gmt":"2026-03-27T14:35:06","guid":{"rendered":"https:\/\/cabtutela.it\/ita\/?p=6778"},"modified":"2026-03-27T14:35:06","modified_gmt":"2026-03-27T14:35:06","slug":"enel-500-mila-euro-di-multa-per-il-telemarketing-offerte-commerciali-anche-a-chi-aveva-negato-il-consenso","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cabtutela.it\/ita\/enel-500-mila-euro-di-multa-per-il-telemarketing-offerte-commerciali-anche-a-chi-aveva-negato-il-consenso\/","title":{"rendered":"Enel, 500 mila euro di multa per il telemarketing: offerte commerciali anche a chi aveva negato il consenso"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Multa da oltre 500 mila euro per Enel Energia, societ\u00e0 del gruppo che gestisce la fornitura di luce e gas. La ha imposta il Garante privacy per trattamento illecito di dati personali a fini di telemarketing e teleselling. Il procedimento \u00e8 nato da un reclamo e due segnalazioni in cui si lamentava la ricezione di numerose chiamate indesiderate. L&#8217;Autorit\u00e0 ha accertato che Enel Energia, anche mediante societ\u00e0 terze, nel corso di contatti prettamente gestionali, sottoponeva ai clienti ulteriori offerte commerciali, in assenza di un&#8217;idonea base giuridica. Le proposte effettuate al termine dell&#8217;iter contrattuale di fornitura (come le bollette della luce per cui le famiglie in Italia pagano il doppio delle industrie) avvenivano infatti anche quando i clienti avevano manifestato un espresso diniego al trattamento dei dati per finalit\u00e0 di marketing.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019acquisizione del consenso<br \/>\nNel corso del procedimento, \u00e8 emerso anche che Enel Energia nelle procedure di ricontatto degli utenti, non aveva adottato misure tecnico-organizzative che escludessero il rischio di effettuare trattamenti illegittimi. Il Garante ribadisce che i titolari devono adottare modalit\u00e0 di acquisizione dei consensi in grado di verificare l&#8217;identit\u00e0 dell&#8217;interessato e garantire, dunque, la lecita provenienza dei dati personali. Tra queste, il double opt-in, un processo che richiede un comportamento attivo da parte degli utenti volto a confermare la volont\u00e0 di ricevere comunicazioni promozionali, garantendo cos\u00ec maggiori tutele sia per gli interessati sia per i titolari. Pertanto, oltre alla sanzione di 563.052 euro, il Garante ha ordinato a Enel di implementare misure adeguate affinch\u00e9 il trattamento dei dati personali degli interessati avvenga nel rispetto del Gdpr lungo tutta la filiera del trattamento.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Assoutenti: un far west<br \/>\nLa multa \u00ab\u00e8 l&#8217;ennesima dimostrazione del far west che regna in Italia sul fronte del telemarketing\u00bb, afferma Assoutenti. \u00abLe molte iniziative di miglioramento proposte sul tema e l&#8217;introduzione del registro delle opposizioni non hanno prodotto i risultati sperati &#8211; afferma il presidente Gabriele Melluso-. La nuova multa del Garante \u00e8 l&#8217;ennesima riprova della necessit\u00e0 di un cambio di rotta: oltre alle sanzioni delle autorit\u00e0, serve introdurre sistemi che obblighino le societ\u00e0 e gli operatori a indennizzare in modo diretto i cittadini vittime di telefonate commerciali indesiderate. Indispensabile poi un registro delle autorizzazioni dove si iscrivono solo coloro che vogliono essere interpellati telefonicamente per proposte commerciali. Serve una riforma radicale del sistema che porti dall&#8217;attuale opt-out al pi\u00f9 efficace opt-in, seguendo l&#8217;esempio di altri Paesi europei, in modo che solo chi fornisce espressa autorizzazione possa ricevere telefonate commerciali, e senza tale consenso call center e operatori non possano pi\u00f9 chiamare n\u00e9 disturbare i cittadini\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Unc: numerazione sia riconoscibile<br \/>\n\u00abAbbiamo chiesto da tempo al Parlamento anche in audizioni parlamentari- dichiara Massimiliano Dona, presidente dell&#8217;Unione Nazionale Consumatori &#8211; di togliere valore ai contratti fatti al telefono su luce e gas, per i quali \u00e8 impossibile con una telefonata avere un quadro informativo adeguato e di considerare sempre aggressiva la pratica di telefonare a chi \u00e8 iscritto al Registro delle Opposizioni, anche se si tratta di una singola chiamata, modificando il Codice del Consumo, cos\u00ec che anche l&#8217;Antitrust possa intervenire a supporto del Garante della Privacy. Vanno poi obbligati i call center a usare sempre la numerazione riconoscibile indicata dall&#8217;Autorit\u00e0 delle comunicazioni, ossia lo 0844\u00bb.<\/p>\n<p>Articolo: <a href=\"https:\/\/www.corriere.it\/economia\/consumi\/26_marzo_26\/enel-500-mila-euro-di-multa-per-il-teleselling-bollette-luce-e-gas-l-unc-la-numerazione-sia-riconoscibile-1e251b98-460c-4b3a-97aa-5bbba453exlk.shtml\">corriere.it\u00a0<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Multa da oltre 500 mila euro per Enel Energia, societ\u00e0 del gruppo che gestisce la fornitura di luce e gas. 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