{"id":6190,"date":"2024-11-22T18:40:39","date_gmt":"2024-11-22T17:40:39","guid":{"rendered":"https:\/\/cabtutela.it\/?p=6190"},"modified":"2024-11-22T18:40:39","modified_gmt":"2024-11-22T17:40:39","slug":"bollette-luce-e-gas-dal-2025-niente-piu-contratti-al-telefono-il-teleselling-non-basta-piu","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cabtutela.it\/ita\/bollette-luce-e-gas-dal-2025-niente-piu-contratti-al-telefono-il-teleselling-non-basta-piu\/","title":{"rendered":"Bollette luce e gas, dal 2025 niente pi\u00f9 contratti al telefono: il teleselling non basta pi\u00f9"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Addio contratti di fornitura luce o gas estorti solo per voce al telefono. Dal primo gennaio 2025 entreranno in vigore le nuove regole per i contratti di energia elettrica e gas. Lo ha annunciato l\u2019Autorit\u00e0 Arera, che ha approvato una delibera apposita con l\u2019obiettivo di offrire maggiori garanzie e trasparenza. Affinch\u00e9 i consensi per la stipula del contratto via telefono siano validi sar\u00e0 necessario che il cliente confermi di aver ricevuto il documento scritto con tutte le condizioni contrattuali, trasmesso su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole disponibile e accessibile. Nel \u201cporta a porta\u201d (contratti stipulati nel contesto di visite non richieste di un venditore presso l\u2019abitazione di un cliente domestico) o in caso di escursioni organizzate da un venditore a scopo commerciale il diritto di ripensamento viene poi esteso da 14 a 30 giorni.<br>Nel caso di contratti conclusi fuori dai locali commerciali oppure a distanza, il venditore ha l\u2019obbligo di fornire ai clienti domestici, se disponibili, le informazioni sui mezzi di comunicazione elettronica che consentano lo scambio di messaggi scritti su un supporto durevole, in grado di riportare data e ora della comunicazione.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Onere della prova a carico del venditore<br>Nel caso di controversie legate all\u2019efficacia della variazione unilaterale e del rinnovo delle condizioni economiche, a seguito di una eventuale contestazione sulla ricezione dell\u2019atto da parte del cliente, l\u2019onere della prova dell\u2019invio e del recapito degli atti grava sul venditore.<br>Infine a tutela del consumatore \u00e8 ribadita la responsabilit\u00e0 dei venditori per quanto riguarda il rispetto del Codice di condotta commerciale e dei diritti dei clienti anche con per i servizi telemarketing e teleselling affidati a terzi, indipendentemente dalla tecnologia o dalle modalit\u00e0 organizzative adottate per promuovere e concludere i contratti.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La comunicazione &#8220;su supporto durevole&#8221;<br>Il supporto durevole \u00e8 lo strumento che permette al cliente di conservare le informazioni per un lasso di tempo adeguato alle finalit\u00e0 della comunicazione e di riprodurle esattamente come sono state trasmesse. Esempi sono la comunicazione cartacea (tramite posta) e la comunicazione elettronica, come file inviato tramite e-mail o testo sul sito internet o sull\u2019app del venditore (in questo caso, il venditore deve aver informato il cliente della presenza di tali comunicazioni, ad esempio via Sms o tramite notifica). La novit\u00e0 riguarda sia la sottoscrizione di una nuova offerta per i contratti conclusi fuori dai locali commerciali oppure a distanza (come i contratti via telefono), sia il caso di variazioni delle condizioni da parte del venditore, come i prezzi della materia prima.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le modifiche contrattuali<br>Un\u2019altra importante modifica riguarda le comunicazioni relative alle modifiche delle condizioni contrattuali, come le variazioni unilaterali, le evoluzioni automatiche e i rinnovi. Queste dovranno essere fornite ai clienti su un supporto durevole, preventivamente accettato dal cliente, e, nel caso di variazioni unilaterali e rinnovi, dovranno avere contenuto vincolato alle specifiche previsioni regolatorie ed essere separate da comunicazioni di altra natura, quali ad esempio le comunicazioni a scopi commerciali. Inoltre, nel caso di comunicazioni telematiche, l\u2019intestazione della comunicazione deve coincidere con l\u2019eventuale oggetto del messaggio di trasmissione.<br>Le variazioni unilaterali e i rinnovi dovranno essere comunicati con un preavviso non inferiore a tre mesi, ridotto a un mese solo nel caso in cui la variazione unilaterale comporti una riduzione dei corrispettivi determinati dal venditore. In caso di mancato rispetto del termine di preavviso, il venditore deve corrispondere un indennizzo automatico al cliente finale.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Besseghini: consumatori pi\u00f9 tutelati<br>La delibera fa scattare le modifiche al Codice del Consumo previste dal decreto legislativo 26\/2023 e dalla legge Concorrenza 2022, rafforzando gli obblighi dei venditori in caso di modifica delle condizioni contrattuali. \u201cNegli ultimi anni &#8211; dichiara Stefano Besseghini, presidente Arera &#8211; molti contratti di energia e gas sono stati oggetto di modifiche, sia in esito ai processi di definitiva liberalizzazione, sia a causa degli aumenti imprevedibili dei prezzi, dovuti prima alla fine del Covid e poi al conflitto in Ucraina e alle conseguenti tensioni sui mercati. Le novit\u00e0 del Codice commerciale mirano a riequilibrare il rapporto che si \u00e8 venuto a creare tra operatori e consumatori in conseguenza di questi fenomeni, con l\u2019introduzione di ulteriori strumenti di tutela che rappresentano un ulteriore segno della crescita di attenzione verso i clienti\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Articolo: <a href=\"https:\/\/www.corriere.it\/economia\/consumi\/24_novembre_20\/bollette-luce-e-gas-dal-2025-niente-piu-contratti-al-telefono-il-teleselling-non-basta-piu-491d1f02-c641-4688-abd2-af84fc848xlk.shtml\">Corriere.it<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Addio contratti di fornitura luce o gas estorti solo per voce al telefono. 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