{"id":5528,"date":"2021-02-03T18:43:53","date_gmt":"2021-02-03T17:43:53","guid":{"rendered":"https:\/\/cabtutela.it\/?p=5528"},"modified":"2021-02-03T18:43:53","modified_gmt":"2021-02-03T17:43:53","slug":"luce-e-gas-attenzione-alle-maxi-bollette","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cabtutela.it\/ita\/luce-e-gas-attenzione-alle-maxi-bollette\/","title":{"rendered":"Luce e gas, attenzione alle \u201cmaxi bollette\u201d"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify\">Nonostante una legge operativa dallo scorso 1 gennaio, la 205\/2017, continua a tenere bando la questione del termine prescrizionale di due anni per la fatturazione nelle forniture di energia elettrica e gas.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Una problematica tornata a galla proprio in questi giorni con tre grandi operatori del settore a rivendicare importi in bolletta mai pagati dal consumatore, a cui sono state notificate delle maxi bollette per importi dovuti e risalenti ad oltre due anni prima. Consumatori e famiglie si sono trovati improvvisamente a confrontare richieste di somme eccessive, con ripercussioni sulle loro finanze.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Attualmente, le bollette di energia, del gas (e anche dell\u2019acqua) che riportino consumi superiori ai due anni possono essere immediatamente contestate e non devono essere saldate. Una vicenda che \u00e8 tornata alla ribalta e che ha portato all\u2019intervento dell\u2019Autorit\u00e0 Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm). \u00c8 finita con una maxi sanzione per i tre operatori e dunque una piena ragione data ai consumatori: quelle somme richieste a conguaglio, in sostanza, non dovevano essere richieste e non possono essere riscosse perch\u00e9 prescritte.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Gli operatori durante l\u2019istruttoria dell\u2019Agcm, hanno contestato l\u2019interpretazione di \u201cpratica scorretta\u201d evidenziando che tale norma abbia imposto al venditore del servizio il dovere di appurare l\u2019eventuale responsabilit\u00e0 del cliente per la mancata\/tardiva fatturazione. Pertanto, all\u2019operatore stesso incomberebbe un obbligo di accertamento \u2013 ulteriore, autonomo e particolarmente pregnante- inteso a \u201ccomprovare, ossia verificare nel merito, sulla base dei documenti e delle altre evidenze probatorie \u2013 che ha quindi il dovere di reperire \u2013 non solo i dati e le dichiarazioni provenienti dal cliente\/consumatore ma anche quelli provenienti dal Distributore\u201d, nonostante il distinto ruolo qualificato di questi e la funzione pubblicistica svolta.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Quindi \u00e8 stato evidenziato che il riconoscimento della prescrizione \u00e8 previsto laddove il ritardo ultra biennale nella fatturazione dei consumi non dipenda dall\u2019utente che, solo in tal caso, ha il diritto di eccepirla ed ottenerne il riconoscimento. I tre operatori, al contrario, hanno asserito che i conguagli e le relative fatturazioni sono state emesse nei confronti di chi ha in qualche modo impedito la lettura dei contatori, non dando quindi possibilit\u00e0 alla societ\u00e0 di fatturare nei tempi previsti. Tesi che per\u00f2 non ha retto e l\u2019Agcm ha invece condannato gli operatori, non riconoscendo alcun dolo al consumatore.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Una vicenda che inevitabilmente finisce per diventare materia di discussione per le associazioni dei consumatori che, sulla base proprio di quanto successo con questi tre operatori, hanno deciso di divulgare informazioni dettagliate nel caso in cui un utente sia oggetto di queste richieste di maxi conguagli.\u00a0 E&#8217; consigliabile dunque analizzare sempre con attenzione le bollette dell\u2019energia o del gas pervenute, in particolare quando queste presentino importi superiori alla \u201cmedia\u201d normalmente pagata.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">I consumatori devono controllare bene anche i periodi di consumo fatturati, per verificare la presenza di eventuali periodi prescritti. Nel caso si riscontrassero importi prescritti, e quindi non dovuti, \u00e8 necessario inviare una contestazione scritta al fornitore, con riferimento all\u2019intervenuta prescrizione. \u00c8 da precisare che i venditori sono tenuti, in ogni caso, ad informare i clienti della possibilit\u00e0 di eccepire gli importi pi\u00f9 vecchi di due anni, fornendo un modulo che faciliti la comunicazione della volont\u00e0 di eccepire la prescrizione (da rendere disponibile anche su sito internet e negli sportelli al pubblico) e i recapiti presso cui inviare la richiesta.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Articolo: <a href=\"https:\/\/qds.it\/luce-gas-attenzione-maxi-bollette\/?refresh_ce\">qds.it<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Nonostante una legge operativa dallo scorso 1 gennaio, la 205\/2017, continua a tenere bando la questione del termine prescrizionale di due anni per la&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":5346,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[41,44],"tags":[48,123,124,66,68],"class_list":["post-5528","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-leggi-regolamenti","category-notizie","tag-bollette","tag-consumo","tag-fatturati","tag-gas","tag-luce"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/cabtutela.it\/ita\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5528","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/cabtutela.it\/ita\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/cabtutela.it\/ita\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cabtutela.it\/ita\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cabtutela.it\/ita\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5528"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/cabtutela.it\/ita\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5528\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cabtutela.it\/ita\/wp-json\/wp\/v2\/media\/5346"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/cabtutela.it\/ita\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5528"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/cabtutela.it\/ita\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5528"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/cabtutela.it\/ita\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5528"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}