{"id":5226,"date":"2019-09-12T09:04:49","date_gmt":"2019-09-12T07:04:49","guid":{"rendered":"https:\/\/cabtutela.it\/?p=5226"},"modified":"2019-09-12T09:04:49","modified_gmt":"2019-09-12T07:04:49","slug":"bollette-acqua-e-arretrati-cosa-cambia-da-gennaio-2020","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cabtutela.it\/ita\/bollette-acqua-e-arretrati-cosa-cambia-da-gennaio-2020\/","title":{"rendered":"Bollette acqua e arretrati: cosa cambia da gennaio 2020"},"content":{"rendered":"<div style=\"text-align: justify;\">A partire dal 1\u00b0 gennaio 2020 anche per le bollette dell&#8217;acqua inizier\u00e0 ad applicarsi il termine di\u00a0<b>prescrizione di due anni\u00a0<\/b>per quanto riguarda il diritto al corrispettivo.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">Si tratta dell&#8217;ultima tappa di quel graduale processo di\u00a0<b>revisione dei termini di prescrizione\u00a0<\/b>delle bollette che, negli anni precedenti, ha riguardato anche il settore elettrico e quello del gas.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"><\/div>\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><strong>Acqua, luce e gas: la prescrizione diventa biennale<\/strong><\/h3>\n<div style=\"text-align: justify;\">In precedenza, alle fatture di acqua, luce e gas si applicava la prescrizione\u00a0<b>quinquennale<\/b>, in base a quanto stabilito dall&#8217;art. 2948 c.c., comma 1, n. 4. Tale norma, recante eccezioni alla regola della prescrizione ordinaria decennale, afferma che si prescrivono in cinque anni &#8220;gli interessi e, in generale, tutto ci\u00f2 che deve\u00a0<b>pagarsi periodicamente ad anno o in termini pi\u00f9 brevi&#8221;<\/b>.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">A modificare questa regola, a cui per lungo tempo anche la giurisprudenza ha ritenuto di aderire, \u00e8 stata la\u00a0legge di Bilancio\u00a02018 (L. n. 205\/2017). La manovra ha precisato che &#8220;nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni&#8221; soggiungendo che anche &#8220;nei contratti di fornitura del servizio idrico&#8221; il corrispettivo si prescrive in due anni&#8221;.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">Inoltre, la legge ha ulteriormente chiarito che le disposizioni che introducono il termine di prescrizione biennale si sarebbero applicate alle\u00a0<b>fatture la cui scadenza \u00e8 successiva<\/b>:<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">\n<div>a) per il settore elettrico, al 1\u00b0 marzo 2018;<\/div>\n<div>\n<div>b) per il settore del gas, al 1\u00b0 gennaio 2019;<\/div>\n<\/div>\n<div>c) per il settore idrico, al 1\u00b0 gennaio 2020.<\/div>\n<div><\/div>\n<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">\n<div>La prescrizione biennale ha effetto non solo nei confronti dei consumatori (famiglie e privati), ma anche per microimprese, societ\u00e0 e professionisti. Per le altre utenze, diverse da quelle prese in considerazione dalla manovra, resta invariata la prescrizione quinquennale: si tratta di bollette del telefono, abbonamento alla rete internet, servizi pay-tv o altri servizi\u00a0streaming\u00a0e online.<\/div>\n<div><\/div>\n<h3><strong>Riduzione prescrizione: gli effetti<\/strong><\/h3>\n<div>La riduzione della prescrizione a due anni ha conseguenze di notevole importanza. In primis, il fornitore sar\u00e0 tenuto a inviare fatture riferite a consumi effettuati massimo entro i due anni precedenti. In caso contrario il cliente potr\u00e0\u00a0<b>negare il pagamento<\/b>\u00a0essendosi il debito prescritto. E neppure sar\u00e0 consentito agli operatori domandare\u00a0<b>conguagli su fatture relative\u00a0<\/b><b>a periodi superiori<\/b>\u00a0a due anni, come spesso \u00e8 accaduto negli ultimi anni.<\/div>\n<\/div>\n<div>\n<div style=\"text-align: justify;\">In una sua precedente\u00a0delibera\u00a0relativa alle bollette dell&#8217;energia elettrica (le prime per cui \u00e8 stata attivata la nuova prescrizione), la nuova Autorit\u00e0 garante (Arera &#8211; Autorit\u00e0 di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) ha chiarito che, nel caso di ritardo del venditore nel fatturare i conguagli, pur avendo a disposizione i dati di misura di rettifica, &#8220;per consumi riferiti a periodi maggiori di due anni, il cliente \u00e8 legittimato a<b>\u00a0sospendere il pagamento<\/b>, previo reclamo al venditore&#8221;.<\/div>\n<div>\n<div style=\"text-align: justify;\">Pertanto, per tutte le fatture di acqua, luce e gas, con scadenza rispettivamente successiva ai termini summenzionati, spiega la stessa Authority, &#8220;nei casi di\u00a0<b>rilevanti ritardi nella fatturazione\u00a0<\/b>da parte dei venditori o nella fatturazione di conguagli per la mancata disponibilit\u00e0 di dati effettivi per un periodo particolarmente rilevante, il cliente potr\u00e0 eccepire la prescrizione (passata da 5 a 2 anni) cosiddetta breve e pagare soltanto gli ultimi 24 mesi fatturati&#8221;.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">Attenzione: la prescrizione viene interrotta, e inizia a decorrere daccapo, qualora siano inviati una serie di atti prima della scadenza del termine (quindi a consumi che rientrino nei due anni), ad esempio un sollecito di pagamento via raccomandata a\/r o via Posta Elettronica Certificata (PEC). Far\u00e0 fede la data di consegna della lettera e non quella di spedizione.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"><\/div>\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><strong>Bollette acqua e arretrati da gennaio 2020<\/strong><\/h3>\n<div style=\"text-align: justify;\">Dal 1\u00b0 gennaio 2020, in attuazione di quanto previsto dalla\u00a0Legge di Bilancio\u00a02018, anche per le bollette dell&#8217;acqua, nei casi di rilevanti ritardi nella fatturazione per responsabilit\u00e0 del venditore o del distributore, il cliente potr\u00e0\u00a0<b>eccepire la prescrizione<\/b>\u00a0e pagare solo gli importi fatturati relativi ai consumi pi\u00f9 recenti di 2 anni.<\/div>\n<div>\n<div style=\"text-align: justify;\">Per le bollette precedenti a tale data, invece,\u00a0<b>continuer\u00e0 a valere la<\/b><b>\u00a0prescrizione quinquennale<\/b>. L&#8217;utente dovr\u00e0 dunque fare due conti prima di decidere se cestinare o meno le fatture conservate (relative ai pagamenti gi\u00e0 effettuati) senza il rischio di richieste di conguagli da parte del fornitore. Da gennaio del prossimo anno, ad esempio, sar\u00e0 possibile cestinare le bollette precedenti al 2015, seguendo il termine consueto. Invece, quelle a partire da gennaio 2020 potranno essere eliminate, in base alla mensilit\u00e0 di riferimento, gi\u00e0 a partire da gennaio 2022. Stessa sorte anche per i conguagli. Tuttavia, per una maggiore cautela, nulla vieta di conservare le quietanze di pagamento anche per un lasso di tempo maggiore. Si rammenta che la\u00a0<b>prescrizione decorre<\/b>\u00a0dal giorno in cui si pu\u00f2 far valere il diritto, quindi il giorno successivo alla data di scadenza della bolletta. Il calcolo si effettua seguendo il comune calendario (quindi comprendendo sabati e festivi). Qualora il termine finale cada in un giorno successivo, la scadenza \u00e8 prorogata di diritto al giorno seguente non festivo.<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div><\/div>\n<div>Articolo a cura di: <a href=\"https:\/\/www.studiocataldi.it\/articoli\/35811-bollette-acqua-e-arretrati-cosa-cambia-da-gennaio-2020.asp\">Studiocataldi.it<\/a><\/div>\n<div>\n<div>\n<div><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A partire dal 1\u00b0 gennaio 2020 anche per le bollette dell&#8217;acqua inizier\u00e0 ad applicarsi il termine di\u00a0prescrizione di due anni\u00a0per quanto riguarda il diritto&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[44],"tags":[59,48],"class_list":["post-5226","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-notizie","tag-acqua","tag-bollette"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/cabtutela.it\/ita\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5226","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/cabtutela.it\/ita\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/cabtutela.it\/ita\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cabtutela.it\/ita\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cabtutela.it\/ita\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5226"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/cabtutela.it\/ita\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5226\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/cabtutela.it\/ita\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5226"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/cabtutela.it\/ita\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5226"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/cabtutela.it\/ita\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5226"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}